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Nuovo regolamento di pesca sportiva

L'articolo 23 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) ha previsto una nuova disciplina della pesca sportiva nelle acque interne regionali.  

L'individuazione delle nuove regole è affidata ad un regolamento di esecuzione, in assenza del quale, a norma dell'art. 50 comma 11 della stessa legge regionale 42/2017 si è sinora applicata la normativa preesistente continuando ad approvare di anno in anno il Calendario di pesca sportiva. 

Considerata l'importanza che il nuovo regolamento riveste per i circa 12.000 pescasportivi regionali, l'ETPI ha determinato di avviare un processo di partecipazione pubblica per la definizione dei contenuti del nuovo regolamento, consentendo a chiunque interessato di potersi esprimere a riguardo anche proponendo nuove disposizioni o suggerendo una diversa modulazione di quelle già esistenti. 

È quindi stato predisposto un documento che tratteggia i possibili contenuti del nuovo regolamento, che viene qui proposto al fine di costituire una prima traccia di discussione. 

Chiunque, se interessato, può avanzare osservazioni con le modalità di seguito indicate, tenendo conto che queste dovrano pervenire all'ETPI entro il giorno 31 agosto 2021. 

Le osservazioni pervenute saranno oggetto di un documento di sintesi che verrà successivamente pubblicato e che sarà sottoposto alla discussione del Comitato ittico per definire i contenuti della proposta di Regolamento che, una volta scritto secondo le regole della tecnica legislativainizierà il suo iter di approvazione. 

 

 

 

 

 

Previsioni di legge per il nuovo regolamento

La legge affida al regolamento l’individuazione dei regimi, strumenti di disciplina della pesca sportiva definiti come insieme organico di regole applicabili ad uno o più settori, ovvero quelle unità territoriali minime per la gestione ittica, la cui individuazione è anch’essa demandata al regolamento, unitamente alla determinazione dei bacini di gestione, contenenti aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Ciascun regime si caratterizza per disposizioni riguardanti:

  1. il periodo dell’anno in cui è consentita la pesca sportiva;
  2. il numero delle giornate in cui è consentito pescare;
  3. la determinazione, per ciascuna specie ittica, del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari delle quantità massime delle catture e dei limiti minimi o massimi delle taglie e degli esemplari che possono essere trattenuti;
  4. l’individuazione delle esche, delle modalità di pasturazione e degli attrezzi mobili di pesca ammessi;
  5. eventuali ulteriori prescrizioni, limitazioni o divieti all’esercizio della pesca.

La disciplina della pesca sportiva in tutti i regimi si conforma, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della legge regionale 42/2017, ai seguenti principi:

  1. il periodo in cui è consentito trattenere le specie ittiche, le quantità massime delle catture e i limiti minimi e massimi delle taglie oltre i quali è vietato trattenere le specie ittiche sono individuati tenendo conto delle finalità di tutela della capacità riproduttiva delle singole specie;
  2.  il numero delle giornate in cui è consentito esercitare la pesca non può superare il limite di sedici al mese;
  3. il peso complessivo delle catture non può superare il limite giornaliero di cinque chilogrammi a meno che tale limite non sia oltrepassato con un’unica cattura;
  4. ai fini della determinazione del peso complessivo giornaliero non vengono computate le catture delle specie che è obbligatorio trattenere e  sopprimere e che sono individuate nel regolamento;
  5. gli attrezzi mobili di pesca ammessi non possono consentire la cattura massiva della fauna ittica, non ne possono compromettere la possibilità di rilascio e non devono arrecare danno all’ambiente acquatico;
  6. le esche e le modalità di pasturazione ammesse non possono consentire la cattura indiscriminata della fauna ittica e devono permettere la selezione delle specie;
  7. non è ammessa la pesca subacquea.

 

Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell’ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.

Il regolamento individua altresì:

  1. i corsi e gli specchi d’acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di faunaittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l’immissione di uova, avannotti o novellame;
  2. le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell’incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell’attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici;
  3. i casi in cui le specie ittiche possono essere detenute temporaneamente sul luogo di pesca in condizioni tali da permetterne la liberazione.

Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.

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Il Documento per il processo partecipativo

Il documento si compone di una parte testuale, in forma discorsiva o schematica, illustrante i contenuti dei differenti regimi individuati, nonché di una parte cartografica che individua i diversi i settori ed applica per ciascuno di essi un regime. La cartografia individua anche i tratti soggetti a divieto per ripopolamento o per altre esigenze.

Al momento, e fino a definitiva decisione sulla suddivisione dei regimi e dei settori, non ne è stata effettuata una descrizione testuale del punto di inizio e di fine e la loro definizione è esclusivamente cartografica.

Di esclusiva individuazione cartografica sono anche i Bacini di gestione, ovvero le aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, come definiti dall’art. 21 della Legge regionale 42/2017.

L’individuazione dei bacini e dei settori è stata effettuata sulla base dei criteri riportati nella DGR 1836/2019 con la quale sono state approvate le Linee guida per la gestione della fauna ittica, ai sensi dell’art. 49 della Legge regionale 42/2017. In forza di tale articolo l’individuazione dei bacini e dei settori sulla base delle citate Linee guida deve ritenersi transitoria, in attesa dell’approvazione del Piano di gestione ittica.

In assenza dei criteri per l’individuazione di limitazioni all’attività di pesca, la cui previsione caratterizza il redigendo Piano di gestione ittica, insieme ai criteri per individuare le acque a cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche fra cui in particolare la pratica del No Kill (art. 19, comma 3 LR 42/2017) l’applicazione dei regimi e dei divieti ai singoli settori è operazione effettuata sulla scorta dell’assetto precedente, degli orientamenti gestionali più recenti, delle indicazioni ricavabili dalla Carta delle vocazioni ittiche recentemente approvata dalla Regione.

 

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La cartografia dei settori, dei regimi e dei divieti

Consulta la cartografia che individua i divieti 

Consulta la cartografia che individua i regimi su ciascun settore 

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Come partecipare

Gli interessati possono far avere le proprie osservazioni entro il 31 agosto 2021 utilizzando le seguenti modalità:

1. Proposte inerenti il contenuto testuale del nuovo Regolamento: compilazione dell'apposito modulo on-line

2. Proposte inerenti la parte cartografica relativa ai divieti di pesca: compilazione dell'apposito modulo on-line

3. Proposte inerenti la parte cartografica relativa ai settori ed ai regimi: compilazione dell'apposito modulo on-line

4. attraverso la posta elettronica utilizzando l'indirizzo etpi@regione.fvg.it e precisando nell'oggetto "Processo partecipativo per il nuovo regolamento di pesca sportiva".

 

Non saranno prese in considerazione osservazioni anonime. 

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Le osservazioni pervenute

Di seguito si pubblicano i prospetti riportanti tutte le osservazioni pervenute, suddivise per argomento. 

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