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Pesca professionale

Pesca professionale

La riforma della gestione delle risorse ittiche avviata con la legge regionale  1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) ha compreso la pesca professionale nelle acque interne tra le competente assegnate all’Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), nuova denominazione dell’Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia (ETP).

La legge di riforma è entrata in vigore il 1 gennaio 2018 e per la sua applicazione sono necessari alcuni regolamenti di esecuzione, tra cui quello che disciplina l’attività di pesca professionale e il rilascio delle relative licenze. In attesa dell’approvazione dei regolamenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Inquadramento

Cos'è la pesca professionale nelle acque interne?

La pesca professionale si definisce come l’attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in forma esclusiva o prevalente e consistente:

  1. nella cattura di fauna ittica a fini di commercializzazione;
  2. nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);
  3. nelle attività connesse di cui all’articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012 (trasformazione, distribuzione, commercializzazione dei prodotti, promozione e valorizzazione produttiva, uso sostenibile degli ambienti acquatici e tutela ambiente costiero) purché non prevalenti rispetto a quelle precedenti.
Come si esercita la pesca professionale

La materia è disciplinata dall’articolo 24 della legge regionale 42/2017, che rinvia ad un regolamento di applicazione.

Con il regolamento saranno individuati e descritti gli attrezzi che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all’ambiente acquatico e che permettono la selezione delle specie catturate. Saranno previsti anche i limiti di collocazione degli attrezzi in modo da non creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci. Il regolamento disporrà prescrizioni e limitazioni all’uso delle esche e alle modalità di pasturazione per consentire la selezione delle specie ittiche.

Saranno inoltre individuati:

  1. le specie che è obbligatorio trattenere;
  2. il limite giornaliero massimo del peso o del numero delle catture, differenziandolo per specie e periodi dell’anno, potendo anche prevedere che per le specie di particolare interesse, in certi periodi, non sia consentito trattenere alcun esemplare;
  3. i limiti minimi o massimi delle taglie, anche differenziati per specie, oltre i quali è vietato trattenere la fauna ittica al fine di tutelarne la capacità riproduttiva;
  4. i corsi e gli specchi d’acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l’immissione di uova, avannotti o novellame;
  5. le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell’incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell’attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici.

In attesa del regolamento, continuano ad applicarsi le norme previgenti, benché abrogate. Si tratta delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 32/1993 e relativi allegati.

Dove si esercita la pesca professionale

Al momento continuano a trovare applicazione le disposizini di cui alla legge regionale n. 32/1993 i cui allegati individuano, per ciascuna provincia i tratti in cui è possibile praticare la pesca di mestiere nonchè gli attrezzi ammessi per ciascun tratto. 

 

Praticare la pesca professionale

Requisiti

Per l’esercizio della pesca professionale nelle acque interne sono richiesti:

  1. l’iscrizione presso il registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice civile, con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all’attività di pesca;
  2. il rilascio da parte dell’ETPI della licenza di pesca professionale;
  3. l’iscrizione dell’eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all’esibizione sull’imbarcazione del numero identificativo.

 

La licenza di pesca professionale

Ai fini del rilascio della licenza, gli interessati presentano domanda utilizzando l'apposito modulo e allegando la documentazione prevista.

La richiesta può essere presentata presso gli uffici licenze dell’ETPI personalmente o tramite terzi appositamente delegati o anche inviata tramite posta presso la sede ETPI.

Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Per i pescatori che esercitano la pesca marittima, iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), non è necessario comprovare il possesso dei requisiti sopra indicati. I pescatori in possesso della licenza di pesca marittima, possono esercitare l’attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.

La licenza di pesca professionale ha validità cinque anni, è contrassegnata con un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell’attività di pesca che è acquisito dall’ETPI alla fine dell’anno solare anche per finalità statistiche.

Durante l’attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le registrazioni debitamente compilato.

Con il regolamento saranno individuati il fac simile della licenza di pesca professionale quello del documento per le registrazioni con le relative modalità di compilazione, le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione ed infine le modalità per la tenuta del registro delle imbarcazioni.

Al momento continuano ad applicarsi le norme previgenti, ovvero quelle della legge regionale n. 32/1993.

Il rappresentante dei pescatori professionali nel Comitato ittico

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge regionale 42/2017 è l’istituzione del Comitato ittico, organo consultivo di ETPI composto dai rappresentanti di diverse categorie di persone interessate alla gestione ittica.

Tra i membri del Comitato ittico vi è anche un rappresentante eletto dai pescatori professionali.

Ulteriori informazioni sull’elezione del rappresentante in Comitato ittico sono disponibili nella pagina dedicata a questo argomento.