Diversamente abili (soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, num. 68)
Il soggetto diversamente abile deve essere munito della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti la percentuale o la categoria di disabilità attribuita sulla base dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, numero 68.
Il soggetto diversamente abile, a prescindere da età, cittadinanza e residenza, può esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia munito di un documento di identità e della certificazione di disabilità di cui sopra, purchè accompagnato da un maggiorenne che abbia pagato il canone annuale o infra-annuale e sia in regola con i documenti di pesca.
Il suo pescato rientra nella quota spettante all'accompagnatore maggiorenne.
Il soggetto diversamente abile non paga il canone.
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