In Friuli Venezia Giulia la pesca sportiva può essere esercitata anche da parte di pescatori privi di licenza di pesca purché avvenga nei laghetti a gestione privata autorizzati dall’Ente tutela patrimonio ittico.
Negli stessi impianti possono essere organizzate anche gare di pesca, senza necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni da parte di ETPI.
La materia è disciplinata dagli articoli 28 e 30 della legge regionale n. 42/2017 nonché da apposito regolamento approvato con DPReg. n. 057 del 02/04/2020.
Per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti non è richiesta la licenza né altre autorizzazioni rilasciate da ETPI.
L'accesso ai laghetti e l'attività di pesca sportiva sono disciplinati dal gestore, titolare di apposita autorizzazione ETPI, che può anche chiedere un pagamento al pescatore.
Il pescatore dovrà aver cura di non trasferire dai laghetti alcun esemplare ancora in vita e di richiedere al titolare dell’impianto il rilascio dell’attestazione della provenienza del pescato.
I laghetti autorizzati dall’Ente Tutela Patrimonio Ittico, distinti per provincia sono elencati a seguire. Cliccando sul nome è possibile visualizzare una scheda con le indicazioni sull’ubicazione e sulle specie che si possono pescare, con i riferimenti del titolare, ed altre informazioni utili.
La gestione privata della pesca sportiva negli specchi d’acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione quinquennale da parte dell’ETPI ai titolari o ai conduttori che ne facciano richiesta.
L’autorizzazione è rilasciata gratuitamente.
Nei laghetti così autorizzati, la pesca sportiva non è soggetta alle disposizioni vigenti sulle acque interne del territorio regionale e può svolgersi a pagamento.
Con l’autorizzazione sono individuati:
Dagli specchi d’acqua autorizzati alla gestione privata della pesca non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasferimento di specie ittiche da parte del titolare dell’autorizzazione in altri specchi d’acqua autorizzati o impianti di piscicoltura nel rispetto di quanto stabilito dalla rispettiva autorizzazione.
L’autorizzazione ETPI non esonera i titolari dall’osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria.
Qualora il laghetto sia alimentato da acque superficiali o da pozzo, il titolare dovrà ottenere apposita concessione della Regione. Qualora l’alimentazione dell’acqua derivi da sorgive non captate e non misurabili, ETPI provvede a rilasciare apposita concessione soggetta ad un canone, commisurata all'estensione della superficie del laghetto.
La durata massima dell’autorizzazione è di anni cinque ed è rinnovabile, ad ogni scadenza, su richiesta scritta del titolare dell’autorizzazione, previo accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell’impianto e del costante rispetto, da parte del titolare dell’autorizzazione in scadenza, delle prescrizioni ed obblighi stabiliti a suo carico.
La durata dell’autorizzazione e dell’eventuale concessione di acqua pubblica rilasciata al conduttore non può eccedere la durata del titolo che legittima la conduzione dell’impianto.
L’istanza di rinnovo è presentata in bollo all’Ente, con un anticipo di novanta giorni rispetto alla scadenza dell’autorizzazione.