Pagina dedicata alle informazioni sulla pesca sportiva con la bilancia fissa (bilancione).
Ai sensi dell’articolo 3, comma 38 e seguenti della legge regionale 31/2017, i bilancioni di pesca esistenti alla data del 1 agosto 2017 e non destinati alla pesca professionale sono autorizzati annualmente all’attività di pesca, con apposito provvedimento rilasciato dal Comune territorialmente competente, previa presentazione di specifica istanza corredata di copia delle dovute concessioni di utilizzo dei beni pubblici: concessione dello specchio acqueo, concessione del Consorzio di bonifica, dichiarazione che trattasi di attività ricreativa e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dall’Ente rilasciante l’autorizzazione. L’autorizzazione del bilancione è soggetta al versamento del canone determinato dall’Amministrazione comunale.
Il limite del pescato di ciascun bilancione è stabilito in 20 kg per settimana; ogni pescata dovrà essere immediatamente registrata sugli appositi moduli forniti per ciascun bilancione dal Comune e con le modalità individuate dal provvedimento autorizzativo.
Il pescatore che esercita l’attività mediante bilancione autorizzato e installato nelle acque interne, deve risultare in possesso dei requisiti per l’esercizio della pesca sportiva, ovvero aver versato il canone annuale o infra-annuale per la pesca sportiva in Friuli Venezia Giulia, e non è tenuto ad annotare le catture nel proprio DRA/DRI (documento per le registrazioni annuale o infra-annuale).
L’attività di pesca sportiva con i bilancioni rispetta i divieti temporanei di pesca previsti nel Calendario di pesca sportiva, CPS.
Per informazioni e chiarimenti si invita a consultare le seguenti pagine:
INFO Ufficio Licenze ETPI - tel. (+39) 0432 551 222 / (+39) 0432 551 205
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